Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente.
«3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».