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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.18.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
4.18.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4».