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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

  1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
   2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza 31 dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

Art. 4-ter.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

    3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

   b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva».

Art. 4-quater.
(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

  1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento 32 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4-quinquies.
(Ambito di applicazione)

  1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

   b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

   c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

   d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

   e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.