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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
2.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

  1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.
  2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

   b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

   c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
  4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.