Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)
1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) 1. Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1.000.».