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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.1.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
12.1.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

  1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

  3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

   a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

   b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

   c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

   d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

   f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

  3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.