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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.01.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

  1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.