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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02.in I Commissione in sede referente riferita al C. 1517

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2023  [ apri ]
11.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.