Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il comune di Caivano è autorizzato a istituire un'équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 10-ter;
b) al comma 10-quater, sopprimere le parole: e 10-ter;
c) sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.