Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».
2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.