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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.4.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1515

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2023  [ apri ]
13.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

   a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

   b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

   c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

   d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

   e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

  1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.