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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.3.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1515

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2023  [ apri ]
13.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».