Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».