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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.2.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1515

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2023  [ apri ]
13.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.».