Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.