Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;.