Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».