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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.4.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1515

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2023  [ apri ]
11.4.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.
   4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».