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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 1492

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2023  [ apri ]
1.23.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

  2-quater. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.