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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-ter.05. in Assemblea riferita al C. 1492

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2023  [ apri ]
1-ter.05.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h, mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite non può superare i 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice.»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.».