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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-ter.03. in Assemblea riferita al C. 1492

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2023  [ apri ]
1-ter.03.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

  1. All'articolo 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.
   5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   5-quater. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».