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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.29. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1492

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2023  [ apri ]
1.29.
inammissibile

  Al comma 3, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Fondo per la qualità dell'aria)

  1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.