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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1-ter.06. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1492

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2023  [ apri ]
1-ter.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Dal 1° gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.
  3. Alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.