Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2, è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo e al secondo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.»;
b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Chiunque, al fine di commettere uno o più delitti non colposi previsti dal presente titolo e puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento dei medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».