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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.05. in Assemblea riferita al C. 1458-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2023  [ apri ]
8.05.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

   1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

    1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

    2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

    3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

    4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

   2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.
   3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.
   4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.
   5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.
   6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.
   7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.
   8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.
   9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura.».

ident. 8.04.