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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.27. in Assemblea riferita al C. 1458-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2023  [ apri ]
5.27.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»