Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 19, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»