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Legislatura XIX

Proposta emendativa 26.15.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
26.15.

  Sostituire il comma 5-bis con i seguenti:

  5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.
  5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
  5-quater. Il Fondo è gestito da un <<Comitato>> composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
  5-quinquies. Il comitato di cui al comma 5-quater:

   a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

   b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

   c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

  5-sexies. Il Fondo di cui al comma 5-bis, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

   a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

   b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

   c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

  5-septies. Il Fondo di cui al comma 5-bis scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.