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Legislatura XIX

Proposta emendativa 25.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
25.01.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.
  4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.
  5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.1. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).».