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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.5.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
23.5.

  Al comma 1, lettera b-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e); ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.».