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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
23.03.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.