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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.6.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
20.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1-bis, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
  2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo comma è abrogato;

   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «4. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale».

  2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.