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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12-quater.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
12-quater.08.

  Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

Art. 12-quinquies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92)

  1. L'articolo 2, comma 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.