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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12-quater.07.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
12-quater.07.

  Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

Art. 12-quinquies.
(Diritto alla ripetizione di indebito da parte dell'INPS in caso di reintegrazione nel posto di lavoro)

  1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.