Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:
Art. 12-quinquies.
1. Al comma 328, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024, nel limite di spesa di 40 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.