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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12-quater.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2023  [ apri ]
12-quater.03.

  Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

Art. 12-quinquies.
(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

  1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.