Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca con le seguenti: dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca;
b) sostituire le parole: ed allo smaltimento con le seguenti: , allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.