Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del PNRR, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.