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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.06. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.