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Legislatura XIX

Proposta emendativa 26.19. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
26.19.

  Al comma 7, dopo le parole: delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inserire le seguenti: , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure in materia di mutui prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età» sono aggiunte le seguenti: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui».

  2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, al medesimo comma, le parole: «non superiore a 40.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro annui».