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Legislatura XIX

Proposta emendativa 26.16. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
26.16.

  Al comma 5-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.