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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.6. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
24.6.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.