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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.1. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
24.1.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 24.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «entro il 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024».

    2) dopo le parole: «per quelle sostenute nell'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025».

  2. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.
  3. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravi per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.
  6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita» sono aggiunte le seguenti: «, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.».
  7. Il comma 10-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: <<entro trenta mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.».
  8. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E – F24 ELIDE.»