Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)
1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.».