Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:
Art. 12-quinquies.
(Politiche attive di sostegno all'occupazione)
1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.