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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.09. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
11.09.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.