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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.08. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
11.08.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo).

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.
  3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.