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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.06. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
11.06.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

  1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.