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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.010. in Assemblea riferita al C. 1436

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2023  [ apri ]
11.010.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

  1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (plasmopara viticola), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.
  2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.
  3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.