Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.