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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.04.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   Art. 9-bis. – (Modifiche in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie) – 1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».