Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
«2-quater. I velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone possono raggiungere la lunghezza massima di 6 metri, inclusi eventuali rimorchi di cui all'articolo 56»;
d-ter) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54» sono inserite le seguenti: «, dai velocipedi di cui al comma 2-quater dell'articolo 50».