Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i conducenti di velocipedi sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni, ossia devono conformarsi al disposto dell'art. 41 comma 5. Nel caso di attraversamento dell'intersezione semaforizzata su strisce pedonali o ciclopedonali, i conducenti di velocipedi, con le limitazioni di cui all'articolo 182, comma 4, devono mantenere la destra rispetto al centro delle strisce e non superare il limite di velocità di 6 km/h. Al semaforo rosso i ciclisti possono svoltare a destra senza attendere il verde solo se è presente un cartello con la dicitura “svolta a destra consentita per i ciclisti”, o la corrispondente segnaletica verticale.».